Un piccolo simbolo in un angolo dell’immagine, o una riga di codice invisibile dentro il file: da domenica 2 agosto, in Europa, un video sintetico o un audio clonato dovranno portarsi dietro uno di questi due segni. È il minimo sindacale imposto dall’articolo 50 dell’AI Act, la parte del regolamento europeo sull’intelligenza artificiale che entra in vigore dopo due anni di attesa. Non riguarda i sistemi ad alto rischio (quelli sono slittati al 2027), riguarda una cosa più semplice e più capillare: i contenuti AI che circolano ogni giorno sui social, nei siti, nelle chat aziendali. Da domenica, vanno chiamati per quello che sono.
Ne avevo scritto a dicembre 2023, quando il testo era appena stato approvato e la sensazione era quella di una legge “inseguitrice”, sempre un passo dietro alla tecnologia. Due anni e me dopo, arriva davvero: il regolamento (UE) 2024/1689 è entrato in vigore il primo agosto 2024 con un calendario a scaglioni, e il 2 agosto 2026 è la data in cui l’articolo 50 diventa applicabile. In mezzo, l’8 luglio scorso, Bruxelles ha firmato il Digital Omnibus on AI che ha rimescolato le carte: quasi tutto il resto (gli obblighi pesanti per i sistemi ad alto rischio elencati nell’Annex III) è stato spostato al 2 dicembre 2027. La trasparenza, no. La trasparenza scatta domenica.
Cosa scatta il 2 agosto (e cosa no)
L’articolo 50 copre quattro obblighi che vale la pena distinguere, perché ogni azienda europea ne tocca almeno uno. Il primo: un chatbot deve dichiararsi come tale al primo scambio con l’utente, salvo che sia palese dal contesto. Il secondo: i sistemi che generano immagini, audio, video o testi sintetici devono marcare l’output in formato machine-readable, cioè con un segnale che una macchina possa leggere per riconoscere l’origine artificiale. Il terzo: chi usa AI per creare un deepfake (inteso come contenuto che assomiglia a persone, luoghi o eventi reali e potrebbe sembrare autentico) deve dichiararlo esplicitamente al pubblico. Il quarto: i sistemi di riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica devono avvisare chi vi è esposto.
La sanzione per chi non si adegua sta nella fascia intermedia dell’AI Act: fino a 15 milioni di euro o il 3% del fatturato mondiale annuo, la più alta delle due. Non parliamo del tetto massimo (35 milioni riservati alle pratiche vietate) ma non è certo una multa simbolica. E vale per qualunque azienda che immetta un sistema AI sul mercato europeo, anche se ha sede a San Francisco o a Seul.
La mini-guida: cosa fare, cosa evitare
Se produci contenuti AI in Europa, da domenica
Fai: mappa dove pubblichi output generato o modificato con AI (sito, social, materiali marketing, chatbot di customer care). Per immagini, audio e video deepfake, prevedi il bollino visibile fin da subito. Per il testo, valuta se rientri nel carve-out editoriale (revisione umana e responsabilità di un direttore identificabile). Verifica che i tuoi fornitori di modelli generativi supportino il marchio machine-readable nei metadati: se non lo fanno, mettilo per contratto.
Non fare: non dare per scontato che un logo aziendale in un angolo dell’immagine basti come etichetta. La norma chiede due cose distinte, una macchina-leggibile dentro il file e una umano-leggibile visibile a occhio nudo. Non nasconderti dietro l’eccezione artistica o satirica se il contenuto non lo è davvero (chi decide, alla fine, è il giudice). Non aspettare le linee guida definitive della Commissione, che sono ancora in bozza dopo la consultazione chiusa il 3 giugno: il termine legale è quello, le guidelines arriveranno dopo.
Il buco nel bollino
C’è una cosa che vale la pena mettere sul tavolo senza infiocchettarla, perché ci arriverete presto anche da soli. L’articolo 50 è un regime di trasparenza, non un sistema anti-frode. Obbliga a etichettare i propri output chi già gioca a carte scoperte: aziende, sviluppatori, media che vogliono restare sul mercato europeo. Il tizio che monta un deepfake pornografico della vicina di casa, o quello che costruisce un video falso di un politico in campagna elettorale, il bollino non ce lo mette. Non firmerà mai una dichiarazione di trasparenza. E il watermark machine-readable, come ammettono senza troppi giri anche gli esperti di identity fraud, si può togliere o degradare con strumenti disponibili online da anni. Restano solo i marchi visibili, che chiunque può ritagliare in Photoshop.
Non è un dettaglio da niente, per una legge il cui obiettivo dichiarato è “combattere la disinformazione e i deepfake sofisticati”. Contro chi produce contenuti AI in buona fede funziona benissimo, con multe che pesano davvero. Contro chi li produce in cattiva fede non ha strumenti.
Nel frattempo la piattaforma media, da Meta a X, resta sotto il Digital Services Act, che è un altro pezzo di puzzle e riguarda la moderazione, non la creazione. Le due leggi dovrebbero incastrarsi. Vedremo se lo faranno.
Il paradosso dei bollini rovesciati
C’è un’ironia che merita di essere notata. A marzo di quest’anno raccontavamo la nascita spontanea dei bollini “AI-free”: editori, illustratori, siti che si autocertificavano come non-AI per distinguersi da un mercato ormai saturo di generato automatico. Il mercato aveva sentito l’urgenza prima del legislatore, e si era organizzato al contrario.
Ora arriva la legge europea che impone l’etichetta di segno opposto, “questo è AI”, e chi produce contenuti sintetici dovrà mettersi in ordine. Se convivranno i due bollini (uno per dire “sono umano”, uno per dire “sono macchina”), il lettore si troverà a leggere due certificazioni, non una. Un po’ come i cartelli “senza glutine” accanto ai cartelli “con glutine”: qualcuno guadagna in entrambi i casi, la fabbrica delle etichette.
Un’ultima cosa, prima di chiudere. La stessa Omnibus dell’8 luglio ha aggiunto all’articolo 5 dell’AI Act un divieto nuovo: la produzione di immagini intime non consensuali generate con AI diventa esplicitamente proibita, non solo scoraggiata. Era una fattispecie che stava esplodendo (Seedance & Company hanno reso banale creare video credibili in dieci minuti) e almeno su questo fronte l’UE ha voluto una linea rossa senza ambiguità.
Vale come segnale che il regolamento, dove il legislatore ci mette la mano, sa muoversi in fretta. Il problema è tutto il resto, il ventre molle: un miliardo di contenuti AI al giorno che nessuno etichetterà, perché non deve o perché non vuole.
L’articolo 50 in breve
Cosa entra in vigore: obblighi di trasparenza dell’AI Act (Regolamento UE 2024/1689, articolo 50) applicabili dal 2 agosto 2026. Testo consolidato e linee guida sul sito della Commissione: Guidelines on Transparency of AI-Generated Content.
Da qui al bollino ovunque, i tempi realistici
Orizzonte stimato: 1-3 anni per l’adeguamento delle grandi aziende europee e delle piattaforme, 3-5 anni per una convergenza reale degli standard tecnici tra UE, Regno Unito e Stati Uniti.
Servono strumenti di detection affidabili, che oggi funzionano in laboratorio ma zoppicano nel mondo reale (i watermark si degradano con una compressione JPEG aggressiva). Le prime a mettersi in regola saranno le multinazionali con team legali strutturati, poi arriveranno le PMI a scaglioni, spesso in ritardo. I truffatori resteranno fuori dal perimetro per definizione. Il rischio concreto è che il bollino “AI” diventi un sigillo di serietà per chi già lavora onestamente, senza incidere sul problema che la norma diceva di voler affrontare.
Domenica, comunque, il calendario compliance dell’AI Act cambia pagina davvero. Chi in Italia produce contenuti AI per lavoro (agenzie, editori, sviluppatori, uffici marketing) farà bene a passare il weekend a rileggere l’articolo 50 e a chiamare il proprio avvocato lunedì mattina.
Chi produce contenuti AI per fregare qualcuno, il weekend lo passerà a fare esattamente quello che ha sempre fatto.